2 Risposte

  1. non mi è chiaro il funzionamento della legge 112/2002:se ho ben capito la “Patrimonio dello Stato s.p.a.” è una società incaricata di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato; tale società vede come unico azionista il Ministero dell’economia e opera secondo le direttive del ministro dell’economia. C’è quindi un passaggio di responsabilità su determinati beni dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero dell’economia? Ma com’è possibile alienare i beni del patrimonio statale se per definizione questi sono indisponibili? Su cosa si basa la scelta di quali beni alienare e quali no?è mai stata applicata?

  2. Il documento legislativo di riferimento è il cosiddetto “Decreto Tremonti” del 2002 (per l’appunto poi convertito in Legge 112/2002). Vi si afferma che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti tutti i beni immobili patrimoniali, sia disponibili (alienabili senza limiti) che indisponibili (alienabili con limitazioni) dello Stato, nonché tutti i beni del demanio (inalienabili). Per operare il trasferimento alla Infrastrutture S.p.a. è genericamente sufficiente un decreto del Ministro dell’Economia; nello specifico caso del patrimonio culturale è invece necessaria anche una “intesa” col Ministro per i beni e le attività culturali.
    Spero sia chiaro il rapporto fra i due Ministeri. In ogni caso, il tema non è stato approfondito a lezione perché è affrontato nel dettaglio nel testo di Settis (v. in particolare pp. 115-130).

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