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	<title>Commenti a: lezione 2 &#8211; cenni di legislazione dei beni culturali</title>
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	<description>blog del corso 2007/2008</description>
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		<title>Di: dario villa</title>
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		<dc:creator>dario villa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:13:30 +0000</pubDate>
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		<description>Il documento legislativo di riferimento è il cosiddetto &quot;Decreto Tremonti&quot; del 2002 (per l&#039;appunto poi convertito in Legge 112/2002). Vi si afferma che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti tutti i beni immobili patrimoniali, sia disponibili (alienabili senza limiti) che indisponibili (alienabili con limitazioni) dello Stato, nonché tutti i beni del demanio (inalienabili). Per operare il trasferimento alla Infrastrutture S.p.a. è genericamente sufficiente un decreto del Ministro dell&#039;Economia; nello specifico caso del patrimonio culturale è invece necessaria anche una &quot;intesa&quot; col Ministro per i beni e le attività culturali.
Spero sia chiaro il rapporto fra i due Ministeri. In ogni caso, il tema non è stato approfondito a lezione perché &lt;b&gt;è affrontato nel dettaglio nel testo di Settis (v. in particolare pp. 115-130)&lt;/b&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il documento legislativo di riferimento è il cosiddetto &#8220;Decreto Tremonti&#8221; del 2002 (per l&#8217;appunto poi convertito in Legge 112/2002). Vi si afferma che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti tutti i beni immobili patrimoniali, sia disponibili (alienabili senza limiti) che indisponibili (alienabili con limitazioni) dello Stato, nonché tutti i beni del demanio (inalienabili). Per operare il trasferimento alla Infrastrutture S.p.a. è genericamente sufficiente un decreto del Ministro dell&#8217;Economia; nello specifico caso del patrimonio culturale è invece necessaria anche una &#8220;intesa&#8221; col Ministro per i beni e le attività culturali.<br />
Spero sia chiaro il rapporto fra i due Ministeri. In ogni caso, il tema non è stato approfondito a lezione perché <b>è affrontato nel dettaglio nel testo di Settis (v. in particolare pp. 115-130)</b>.</p>
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		<title>Di: federicatripodi</title>
		<link>http://egbc2008.wordpress.com/2008/03/02/lezione-2-cenni-di-legislazione-dei-beni-culturali/#comment-13</link>
		<dc:creator>federicatripodi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:14:19 +0000</pubDate>
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		<description>non mi è chiaro il funzionamento della legge 112/2002:se ho ben capito la &quot;Patrimonio dello Stato s.p.a.&quot; è una società incaricata di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato; tale società vede come unico azionista il Ministero dell&#039;economia e opera secondo le direttive del ministro dell&#039;economia. C&#039;è quindi un passaggio di responsabilità su determinati beni dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero dell&#039;economia? Ma com&#039;è possibile alienare i beni del patrimonio statale se per definizione questi sono indisponibili? Su cosa si basa la scelta di quali beni alienare e quali no?è mai stata applicata?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non mi è chiaro il funzionamento della legge 112/2002:se ho ben capito la &#8220;Patrimonio dello Stato s.p.a.&#8221; è una società incaricata di valorizzare, gestire e alienare il patrimonio dello Stato; tale società vede come unico azionista il Ministero dell&#8217;economia e opera secondo le direttive del ministro dell&#8217;economia. C&#8217;è quindi un passaggio di responsabilità su determinati beni dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero dell&#8217;economia? Ma com&#8217;è possibile alienare i beni del patrimonio statale se per definizione questi sono indisponibili? Su cosa si basa la scelta di quali beni alienare e quali no?è mai stata applicata?</p>
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