salvatore settis - italia s.p.a.

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Questo spazio è dedicato a domande, commenti, osservazioni sul testo in questione.

11 Responses to “salvatore settis - italia s.p.a.”

  1. Egr. Prof. Villa,

    le considerazioni di Salvatore Settis contenute nel suo libro credo risalgano al 2002, (anno della prima edizione) ma da allora vi sono state modificazioni nel codice dei beni culturali (l’ultima con il d.lgs correttivo del 2006). Non conoscendo nel dettaglio il contenuto delle novità normative, la mia domanda è se tali successive modifiche sono significative rispetto alle tesi espresse da Settis o se sono inifluenti, non modificando i punti legislativi critici evidenziati dallo studioso.
    P.S. Curiosamente, dalla lettura del libro mi è parso di capire che Settis non abbia un’alta considerazione dei Corsi di laurea di Gestione dei Beni Culturali…

  2. Posto che nella lezione 2 abbiamo già notato i provvedimenti legislativi più significativi seguenti al 2002, per rispondere alla sua domanda direi di no; le considerazioni di Settis restano valide, o meglio: le sue posizioni restano immutate, come può verificare leggendo articoli a sua firma (per esempio cercando nella rassegna stampa dell’ottimo sito patrimonio sos). L’idea di scegliere il testo di Settis (seppur del 2002) per il corso è proprio legata a rendervi noto il dibattito sui b.c. in Italia, in particolare in relazione con posizioni diverse come quella di Kerbaker.

    Sì: pare proprio che non abbia un’alta considerazione dei corsi come il nostro… fatevi una vostra idea anche su questo…

  3. Il libro di Salvatore Settis è interessante e fa luce su un grave problema che affligge l’Italia: il rischio che il patrimonio culturale del paese venga svenduto, utilizzando i beni culturali per uno scopo prevalentemente economico. Le tesi riportate dall’autore sono reali e concrete anche se la sua posizione è fin troppo critica e in alcuni punti sfiora l’arroganza per un’ eccessiva ricerca di dar forza alle sue convinzioni. Concordo con gli ideali di fondo che Settis vuole rendere noti e con il problema della tutela statale dei beni culturali, ma forse sarebbe stato più utile, invece che prolungarsi in un atto di perenne accusa lungo tutto l’arco del testo, riportare alcuni esempi concreti e proporre delle iniziative alternative che attraggano il pubblico ad affluire maggiormente all’interno dei musei, senza limitarsi alla conservazione, ma allargando il campo alle novità e alla originalità. Voi cosa ne pensate?

    Tommaso Abbiati

  4. Mi sembra di leggere una contraddizione nella posizione di Settis per quanto riguarda la suddivisione/creazione dei vari Ministeri di competenza.

    1) Giudica negativamente la creazione del Min. per i Beni culturali staccato da quello della Pubblica Istruzione sostenendo l’importanza fondamentale dello studio del nostro patrimonio per acquisire coscienza storica e civica (ed aggiungerei indivuduale, visto che è un’occasione per il singolo di collocarsi rispetto a un contesto culturale).

    2) Si lamenta della competenza affidata al Ministero circa le attività culturali, in particolare osteggiando quelle sportive e gli spettacoli.

    Al di là del fatto che si capisce il suo giudizio negativo su queste ultime (per lui evidentemente esempio di cultura bassa con accezione dispregiativa), disprezza le forme di cultura a noi contemporanee non considerando il fatto che ciò che oggi è frutto di un’attività culturale, domani sarà un bene culturale (ai posteri la scrematura). E soprattutto che anche la contemporaneità può avere dei contenuti o fornire degli strumenti utili all’apprendimento di quei valori - e non solo di quelli - che dovrebbero essere parte della formazione.

    Insomma, da un lato sostiene lo svecchiamento dell’Italia puntando sulla qualità dei contenuti, ma dall’altro rifiuta il nuovo e il contemporaneo come mezzo svalutandone a priori i contenuti stessi.
    Come se non si potesse imparare da cose -o persone- che hanno meno di 50 anni.
    Non son affatto d’accordo…

  5. Gent. prof Villa,
    non condivido la posizione di settis, che penso sia estrema ed a tratti ingenua. La lettura del suo libro, oltre ad un leggero senso di nausea dovuta ad affermazioni discutibili, mi ha lasciato anche un paio di dubbi. Mentre per il disagio fisico non posso far altro che aspettare, per i dubbi posso invece chiedere aiuto a lei e agli altri blogger.

    Il primo dubbio che vorrei chiarire riguarda il codice dei beni culturali (dlgsln.42 del 22gen2004),la sua origine e la sua originalità. Da quel che so, il Codice Urbani è una novità: non ricalca codici di altri paesi o di altri tempi. Non è forse pensabile che sia quindi il risultato più recente, più moderno, di quella “cultura della conservazione” a detta di settis tipicamente italiana?

    A proposito di cultura italiana della conservazione… Non è forse questa tradizione conservativa ad aver portato l’arte allo stato attuale? E non è del tutto errato pensare che senza un intervento netto, organico, unico, concreto al sistema di leggi che regolano questo settore (leggi codice urbani), l’italia sarebbe ad oggi una nuova, grande Venezia, morta attrazione per turisti? Non riesco a capire come Settis può difendere ad ogni costo questa “italianità” poichè non ne vedo i pregi.

    Nel capitolo XIII, Lo stato Suicida, Settis compie, a pagina 118, un passaggio che a mio parere non rispetta la realtà dei fatti. Riporto qualche stralcio:
    “Ad un cittadino [...] sembrerebbe logico che si dovesse procedere partendo da una vasta ed esauriente ricognizione preliminare, accertando caso per caso l’utilizzazione effettiva degli immobili e se essi sono o no di interesse storico-artistico; e procedere alla riassegnazione di alcuni ed alla dismissione o vendita di altri, in particolare di tutti quelli senza valore storico-artistico e non immediatamente utili od utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche. Per ragioni destinate a sfuggire senza rimedio al cittadino comune, questa strada sembra impossibile da percorrere.”
    e ancora a pagina 122 ribadisce un concetto simile dicendo;
    “Per tagliare il nodo gordiano dei troppi intoppi, norme e regolamenti, sarebbe stato possibile agire limitando almeno la validità della legge al solo patrimonio pubblico senza valore storico ed artistico, ed introducendo misure atte ad un suo voloce censimento.”
    Settis parla di due censimenti: un primo dei beni portatori di interesse culturale: non riesce a spiegarsi, lui, cittadino sicuramente non comune, il motivo per cui non è stato fatto. Un secondo censimento di tutti quei beni di propietà dello stato che non sono portatori di interesse.

    Il mio disaccordo nasce nel momento in cui riporto alla mente un paio di lezioni del professor Florian riguardo l’art 12 del codice urbani, quello che dispone sulla dichiarazione di interesse culturale, in cui si dice che “Le cose immobili e mobili [...] che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre a 50 ann, sono sottoposte a disposizioni del presente titolo”. Nel tentativo di spiegarci la ratio di questo comma, e come mai si sia proceduti ad una così prioristica divisione tra beni culturali e non, Florian ci disse che un tentativo di censimento c’era effettivamente già stato. Che le risorse per un tale lavoro erano già state stanziate, e che, se ricordo bene, le regioni avrebbero dovuto far pervenire diversi anni fa gli elenchi dei beni culturali al ministero. Poichè ciò non è mai avvenuto, si è preferito quindi presumere di interesse culturale tutto ciò che ha determinate caratteristiche, onde evitare sventurate dimenticanze. Ad avvalorare questo modo di pensare, Florian ci portò l’esempio di una cascina di interesse storico, della cui esistenza nessuno era a conoscenza; in un censimento la casina sarebbe rimasta sicuramente esclusa, così come, altro esempio, numerose edicole di campagna recanti affreschi tavolta di grande valore, e molti altri beni immobili minori ma non per questo meno importanti.
    Non volendo basare la mia critica a settis soltanto su ricordi sfocati cune lezioni di Legislazione, chiedo se l’informazione che possiedo è veritiera, e se effettivamente un censimento c’è stato ed è fallito.
    “non sarebbe meglio ,piuttosto che continuare a produrre una selva di strumenti giuridici parziali, contradditori, spesso confusi, affrontare di petto il basilare dovere di conoscere e documentare, prima di tracciare un computo e coerente piano d’azione?”

    Certamente. Ma laddove non si riesca a fare ciò, bisogna lasciare la situazione in un dannoso limbo di incuria?
    Meno male che c’è il codice Urbani.

  6. Mi trovo perfettamente d’accordo con eleonora7: ho avuta la medesima impressione quando ho letto i passi del testo in riferimento alla modifica del nome del nostro Ministero. Mi sembra che la posizione dell’autore sia un pochino “ristretta” alla storia dell’arte “tradizionale” e antica (intendo… entro la prima metà del Novecento). Mi stupisce che Settis abbia voluto leggere con un’accezione negativa questo cambiamento: sicuramente la sua lettura è realistica e possibile, ma non credo l’unica… personalmente ritengo che in quel modo si è voluto TUTELARE anche un altro tipo di attività, ugualmente culturali e che come ha detto la mia collega, saranno i beni culturali del futuro.

  7. Scusate l’intromissione, ma l’argomento mi interessava anche l’altro giorno a lezione quando è stata posta la domanda. Il prof. può essere ovviamente più chiaro, però ci terrei a dire che quello che dice Florian è giusto: la vera novità del Codice Urbani del 2004 è proprio l’art. 12, che reca il titolo “verifica dell’interesse culturale”. Penso che l’intitolazione sia molto importante ai fini della comprensione della novità. Prima del Codice Urbani e del TU del 1999, non esisteva una tale disciplina, bensì l’allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali aveva chiesto alle Regioni la compilazione di elenchi dei beni culturali da loro posseduti, che in realtà non erano una vera e propria opera di censimento, perché non erano un obbligo legislativo, di conseguenza molte Regioni risultarono inadempienti e non li inviarono al Ministero.
    Il punto quindi era: anche se le Regioni rimanevano inadempienti nella compilazione dei semplici elenchi, i beni appartenenti alle pubbliche amministrazioni erano riconosciuti di interesse storico e/o artistico ex lege, di diritto.
    Con il Codice Urbani, il Ministero ha deciso di sistematizzare la disciplina dei beni culturali, in modo da comprendere quali siano realmente tali, ed escludere dalle disposizioni del titolo legislativo quelli che non ineriscono alle definizioni che sono fornite dagli artt. 10 e 11. Anche evidentemente poiché i fondi e le risorse sono esigui. Infatti, si nota come il procedimento della verifica dell’interesse culturale inerisca solo i beni di proprietà pubblica per i quali vale la cosiddetta “presunzione di culturalità” di cui all’art.12 comma 1. Esso è un procedimento negativo, che va appunto a negare la culturalità, nel caso essa non sussista (mentre l’art. 13 e seguenti sulla dichiarazione di interesse culturale ineriscono i beni culturali di proprietà privata, e costituiscono un procedimento positivo, che va ad attestare la culturalità, qualora sussista).
    Quindi, qualora il bene di appartenenza pubblica non sia culturale, esso esce dal demanio culturale, e di conseguenza può essere nella maggior parte dei casi alienato, in modo tale da non gravare sulle “casse” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
    Da qui poi si è innestata una ulteriore discussione, relativa al fatto che il Ministero e le Sovrintendenze, oberati di domande (leggi i diversi commi dell’art. 12), non riuscissero a comunicare il responso entro il termine precedentemente (ante d.lgs. 156/2006) stabilito di 60 giorni, per cui valeva la cosiddetta regola del “silenzio-assenso”: se il Ministero non forniva risposta, allora il bene poteva essere liberamente alienato secondo le disposizioni legislative correnti. Il Ministero allora fu accusato di una sorta di corsa alla sdemanializzazione, quindi si è pensato di prolungare il termine a 120 giorni, entro i quali il Ministero è obbligato a fornire un responso positivo o negativo nei confronti della pubblica amministrazione richiedente (confronta il comma 10 dell’articolo, che – non so in che anno accademico hai frequentato tu – comunque nelle slides di Florian dell’anno scorso era se non sbaglio sottolineato come parte novellata ex decreto correttivo del marzo 2006).
    Quindi, credo che il tentativo di “censimento” degli elenchi sia proprio fallito. Questo è quello che posso dire da ciò che ho studiato con Florian e Razzante. Comunque se ti interessa un excursus esaustivo sui provvedimenti legislativi emanati fino ad oggi su beni culturali, che è interessante e anche non troppo lungo, e si incentra anche su tematiche economiche, ti consiglio:

    R. CAPPELLI, Politiche e poietiche per l’arte, Electa, Milano, 2002.

  8. Sinceramente non so formulare un giudizio su tentativo di censire i beni culturali italiani.

    Essendo poche le risorse, vanno usate in maniera mirata e questo implica stilare una classifica di priorità, da cui il grado di interesse culturale.
    Il problema è: con quali criteri si valuta una cosa tanto vaga come “l’interesse culturale”? si deve guardare solo al presente nel formulare il giudizio bene culturale sì/no?

    Ciò che più mi ha stupito di questo provvedimento disatteso nella realtà è proprio questo: come si può giudicare in maniera univoca e unificata quando si ha a che fare con una definizione così ampia e indeterminata? Per definizione, inoltre, le leggi sono interpretabili perchè si possano applicare al singolo caso. (Anche se devo confessare che non ho ancora letto il Codice Urbani, mea culpa!)

    Anche se avessero concluso il censimento, che risultato ne avremmo ricavato? attendibile e veritiero?

    Un’ultima riflessione. Il mondo contemporaneo fa un largo uso di preesistenze. Limitiamoci agli esempi architettonici-urbanistici. Alcuni edifici che oggi vengono rivalutati alla luce della loro semplice esistenza datata, una volta non erano certo considerati di interesse culturale, eppure oggi lo hanno.
    Esempio a me vicino: a Piacenza è stata rivalutata tutta l’area dell’ex-macello con tanto di apprezzamento per questa architettura “industriale” che, a seguito di lavori, si è trasformata in un centro culturale che ospita attività, esposizioni ed è anche sede del Politecnico. Fino a pochi anni fa l’ex-macello non era certo considerato “culturalmente interessante”.
    Che fare in questo caso? Se il censimento fosse stato fatto prima che ci si acorgesse del suo valore, oggi forse Piacenza non avrebbe questo centro culturale ma un bel palazzone di appartamenti (essendo una zona appettibile per qualsiasi industria edile).

    Mumle, mumle…Sto affogando nel relativismo….

  9. Ringrazio francescatrovalusci per la conferma. Presumo tu sia uno studente della specialistica…

    Come hanno dimostrato gli eventi, è impossibile censire i beni culturali. Sarebbe un lavoro infinito e soprattutto inutile. Settis, che pensa di poter risolvere il problema assumendo a tempo determinato tot. persone per stilare questi elenchi, prende una cantonata non indifferente.

    Il problema di eleonora7 è anche il problema di tutti coloro che si trovano ad interpretare il codice urbani: quali sono infatti quelle caratteristiche che determinano una presenza di interesse, o lo stato di “testimonianza di civiltà” (art. 2 com.2) ?
    Daltro canto molte parti del codice sono di difficile interpretazione. Ricordo i voli pindarici (che iniziavano da un comma, portavano all’inappetenza del suo cane, si interrompevano per una sigaretta e terminavano in un’imprecazione) con cui florian cercava di spiegare cosa si intendeva con tutela, con valorizzazione eccetera eccetera.

    “come si può giudicare in maniera univoca e unificata quando si ha a che fare con una definizione così ampia e indeterminata?”
    Risposta: esamini attentamente caso per caso interpretando quello che la legge dispone.Grazie all’articolo 12 comma 1 se non altro i danni vengono grandemente limitati.

  10. Penso lo stesso anche io: il Codice è ovvio che sia un grande passo avanti per la legislazione italiana in termini di beni culturali e paesaggistici, anche perchè accorpa e rinnova un corpus datato a sessant’anni e oltre… è altrettanto ovvio che studiandolo ti rendi conto che ci sono molte contraddizioni, e che spesso le categorie in cui rientrano i vari beni sono per forza delle astrazioni, ma non potrebbe essere altrimenti… Come dici tu, bisogna esaminare caso per caso, perchè non dimentichiamoci che ogni bene culturale è una specie a sè… Ma forse il bello di questo campo sta proprio in questo…
    Sì, ricordo anche io la vicenda del cane…

  11. Non mi sento di dare nessun giudizio sulle idee di Settis, soprattutto per l’enorme abisso di conoscenze ed esperienze che mi separa da lui. Lo scopo di questa parte di corso era esattamente quello di fornirvi una rapida panoramica dell’attuale dibattito sui b.c. Vedere che questo tema vi ha portati a riflettere e confrontarvi non può che farmi piacere. Ringrazio anche chi ha citato il Prof. Florian, che di certo in materia di legislazione ne sa ben più di me (noi siamo solo rimasti sulla superficie).

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