art. 148 D.Lgs. 112/98

Testo integrale dell’art. 148 del D.Lgs. 112/98, cui si farà costante riferimento nel corso.

DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta’ cosi’ individuati in base alla legge;
b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) “tutela”, ogni attivita’ diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) “gestione”, ogni attivita’ diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita’ di tutela e di valorizzazione;
e) “valorizzazione”, ogni attivita’ diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) “attivita’ culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
g) “promozione”, ogni attivita’ diretta a suscitare e a sostenere le attivita’ culturali.

lezione 1 – definire i beni culturali

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