La tecnologia al servizio della valorizzazione: le luci di Peter Greenaway al Cenacolo vinciano

Spinte dalla curiosità di vedere in atto un reale intervento di valorizzazione di un opera d’arte quale “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci, abbiamo deciso di recarci a Palazzo Reale per vedere di cosa è capace Peter Greenaway, regista gallese visionario e “folle” (suoi “I giardini di Compton House” e “Il ventre dell’architetto”), ora stabilitosi ad Amsterdam.

Greenaway è già un nome noto nel settore artistico (citato anche da Kerbaker ne “Lo stato dell’arte” in merito al tema della mobilità a pag.51. Ciò che Kerbaker auspicava è accaduto realmente!), ma non perché si sia dilettato nella pittura o nella scultura, bensì per le inedite operazioni artistiche che realizza attraverso la tecnologia digitale. I suoi esperimenti li ha già compiuti su “La ronda di notte”, celeberrima opera di Rembrandt situata al Rijksmuseum di Amsterdam: attraverso un sistema di luci e di suoni elaborati in digitale ha dato vita alla scena pittorica seicentesca, regalando l’impressione che i personaggi si muovessero, come al cinema, creando un effetto sorpresa notevole al visitatore.

La stessa operazione l’ha riproposta sul Cenacolo, in occasione del salone del Mobile di Milano, dal 16 Aprile al 4 Maggio; alcune precisazioni però non possono essere tralasciate. Per non smentirci come Paese ossessionato, oseremmo dire, dalla tutela, non è stato permesso a Greenaway di effettuare sull’originale la sua performance se non in una sola occasione l’ultimo giorno, mentre per tutte le altre proiezioni, ciascuna della durata di 20 minuti,  si è utilizzata la pressoché perfetta replica del Cenacolo realizzata da Adam Lowe mediante una tecnica di fotografia ad altissima definizione e ora situata a Palazzo Reale. Manlio Armellini, amministratore delegato di Change Performing Arts, la società che ha curato il progetto, ha tenuto a precisare che “se il Ministero dei Beni Culturali teme per le luci, garantiamo che il numero di lux sarà meno di quello normalmente usato per illuminare il capolavoro vinciano”. E Greenaway si è dimostrato entusiasta per la buona riuscita del progetto, dichiarandosi artista sperimentatore, un po’ nello spirito di Leonardo.

Da apprezzare è l’atteggiamento dell’artista che ricorda che non è importante se l’opera sia l’originale o solo una copia, ma quello che conta è partecipare alla vita dell’opera, scoprirne i segreti, le ansie del suo autore e le sorti dei personaggi che la popolano.

L’intervento era stato pianificato come un’ animazione del quadro, si sarebbero dovute sentire voci, chiacchiericcio, rumore di piatti, il tutto incorniciato da delle musiche di Marco Robino, mentre sulla parete opposta venivano proiettate le immagini dei disegni e di altre opere di Leonardo oltre a dettagli del Cenacolo stesso, con evanescenti materializzazioni.

In realtà la presentazione è riuscita in maniera eccellente a suscitare grande attesa e a creare la giusta atmosfera grazie alle splendide voci liriche accompagnate da violini e mescolate agli straordinari effetti delle luci rimbalzanti sulle pareti. La tensione accumulata però non si è potuta scaricare in un momento culminante che noi ci aspettavamo. I personaggi sono rimasti muti e nessuna voce è intervenuta ad accompagnare lo spettatore o a ricreare la sacra vicenda. La ricostruzione in gesso del tavolo commensale ci è parso invece un elemento originale e coinvolgente. Anche se predisporre delle sedie per gli spettatori sarebbe stato, a parer nostro, ancora più congeniale, evitando al pubblico di dover assistere in piedi.

Un altro aspetto che poteva essere meglio curato è quello dei turni d’ingresso alla sala; infatti sono stati consentiti ad un numero eccessivo di persone, non permettendo la visione ottimale della scena, c’era il rischio che un vicino potesse con la propria figura ostacolare la nostra visione.

Il prezzo del biglietto è stato di 6.50 euro a testa comprensivo di prenotazione. La nostra disponibilità a pagare sarebbe stata anche più alta, dato che questo evento ci aveva molto incuriosite.

Si è trattato certo di un’ esperienza completamente nuova, che ci ha lasciato stupite ed emozionate, anche se nel complesso l’animazione si è distaccata un po’ da quello che l’autore stesso aveva pianificato. Di sicuro è stato uno spettacolo imperdibile da ogni punto di vista, anche se con qualche miglioria e accorgimento lo si poteva rendere ancora più speciale.

 

I prossimi capolavori ai quali Greenaway consentirà di parlare, sembra possano essere Guernica e un quadro di Pollok.

 

Costanza Costanzo;

Lavinia Costanzo;

Michela De Riso;

Marta Giudici;

 

 

 

 

 

 

 

riforma titolo v costituzione

Contenuto nella seconda parte della nostra Costituzione, il Titolo V riguarda le disposizioni inerenti le Regioni, le Province ed i Comuni e comprende gli articoli dal 114 al 133. Tale Titolo è stato oggetto, nel corso della XIII legislatura, di una profonda riforma che si è realizzata tramite le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n.3 del 2001 e il successivo referendum confermativo del 7 ottobre 2001.

Come affermato in un documento stilato dal Ministero della Giustizia: «questa importante riforma incide sulle problematiche relative al federalismo, al regionalismo e alla sussidiarietà: infatti, inserendosi nel cammino dischiuso dalle leggi Bassanini (cosiddetta “riforma a Costituzione invariata” o “federalismo a Costituzione invariata”) disegna un nuovo assetto istituzionale delle regioni e degli enti locali e, conferendo dignità costituzionale al principio di sussidiarietà, delinea un nuovo rapporto tra Regioni, Stato e Unione Europea […]».

La conferma di questo nuovo assetto istituzionale si ha già nell’art. 114 del Titolo V che definisce i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni come “enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

Infatti, prima della riforma del 2001 e dell’introduzione del principio di sussidiarietà, vigeva il cosiddetto “principio di parallelismo” in virtù del quale spettavano solo allo Stato e alle Regioni le potestà amministrative per quelle materie verso cui esercitavano il potere legislativo.
Bisogna quindi aspettare l’introduzione dell’art. 118 per sancire il necessario intervento in ambito amministrativo di tutti gli Enti pubblici territoriali, intendendo per questi non solo le Regioni ma anche le Aree Metropolitane, le Province e i Comuni.
Con il principio di sussidiarietà si stabilisce quindi che le attività amministrative debbano essere svolte in primis dai Comuni, in quanto entità territoriali amministrative più vicine ai cittadini, e, solo nel caso in cui il servizio possa essere reso in maniera più efficace ed efficiente, dalle Regioni, Province, Aree metropolitane e Comunità montane ed isolane che rappresentano i livelli amministrativi superiori a quelli comunali.

Questa riforma ha avuto dei chiari effetti anche sulla gestione dei Beni Culturali soprattutto per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio.
L’art. 117 dello stesso Titolo afferma infatti che la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali spetta esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato (punto s) pur essendoci in materia delle “forme di intesa e coordinamento” tra Stato e Regioni (art.118)».

La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione delle attività culturali costituiscono invece una materia di legislazione concorrente tra Stato e Enti Territoriali che rimangono però titolari delle funzioni amministrative nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Questa suddivisione dei compiti viene ripresa anche dal Codice Urbani che nell’art. 4 (Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale), in accordo con l’art. 118 della Costituzione, attribuisce le funzioni di tutela dei beni culturali esclusivamente al Ministero o, nel caso di accordi od intese, alle Regioni. Il successivo art. 5 definisce poi le possibilità di cooperazione in materia di tutela con il Ministero non solo da parte delle Regioni, ma anche da parte degli altri Enti pubblici territoriali.

Le potestà legislative in materia di valorizzazione secondo l’art. 7 (Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale) sono a carico delle Regioni che insieme agli altri enti territoriali cooperano con il Ministero nell’attività di valorizzazione.

Sia in materia di tutela che per quanto riguarda la valorizzazione il Ministero rimane sempre e comunque un punto di riferimento imprescindibile ma, a partire dal 2001 e dalla riforma del Titolo V, si riconosce una nuova possibilità di gestione dei Beni Culturali (vedi art. 115 del Codice).

Oltre a una gestione in forma diretta svolta per mezzo di strutture interne all’amministrazione e conforme ad un principio di sussidiarietà di tipo verticale (per cui la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto più vicini ai bisogni del territorio) si parla sempre più di una gestione indiretta svolta per mezzo di un affidamento dei beni culturali a istituzioni, fondazioni, associazioni e consorzi […].
Questa tipologia di gestione risulta preferibile rispetto alla prima in quanto permette al cittadino, sia come singolo che attraverso corpi intermedi, di cooperare con le istituzioni nella definizione degli interventi volti ad incidere sulle realtà sociali a lui più prossime.

Non si tratta più di un principio di sussidiarietà verticale ma orizzontale in cui i cittadini vengono responsabilizzati nei confronti di un patrimonio culturale che appartiene a tutti noi e che, per essere apprezzato e valorizzato a dovere, deve essere conosciuto e vissuto in prima persona.

art. 148 D.Lgs. 112/98

Testo integrale dell’art. 148 del D.Lgs. 112/98, cui si farà costante riferimento nel corso.

DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta’ cosi’ individuati in base alla legge;
b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) “tutela”, ogni attivita’ diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) “gestione”, ogni attivita’ diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita’ di tutela e di valorizzazione;
e) “valorizzazione”, ogni attivita’ diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;
f) “attivita’ culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
g) “promozione”, ogni attivita’ diretta a suscitare e a sostenere le attivita’ culturali.